Statuto

ARTICOLO 1 – Natura e finalità dell’Associazione

È costituita l’associazione culturale «Grammichele CITTÀ Ideale» con sede in Grammichele (CT) Via Ludovico Ariosto n. 26.
L’Associazione è indipendente e opera senza limitazioni di durata.
L’Associazione è contraddistinta dal seguente contrassegno:
«Cerchio blu, l’interno è costituito dalla parte superiore e una piccola striscia inferiore, in verticale, di colore bianco; la parte inferiore a sinistra di colore blu rappresenta una scalinata, la parte inferiore a destra di colore blu rappresenta un basamento; sulla scalinata e sul basamento poggia una sagoma umana di colore rosso che rappresenta il Principe Carlo Maria Carafa fondatore della Città di Grammichele nel 1693; la parte superiore di colore bianco, contiene su tre righe, spostate leggermente a sinistra, le seguenti parole: “Grammichele”, sulla prima riga di minori dimensioni e di colore rosso; “CITTA’”, sulla seconda riga di maggiori dimensioni e di colore blu; “Ideale” sulla terza riga di maggiori dimensioni e di colore blu.»
L’Associazione non ha fini di lucro e persegue esclusivamente finalità di promozione civica, culturale e sociale.
Per meglio perseguire le sue finalità l’Associazione, nello svolgimento delle sue attività, potrà instaurare ogni forma di collegamento e collaborazione con enti pubblici e/o privati che non siano in contrasto con la natura dell’Associazione.
In particolare l’Associazione può:
Promuovere attività culturali, sociali, ricreative e sportive;
- Promuovere attività di formazione e orientamento culturale e professionale;
- Promuovere incontri e scambi con altre associazioni;
- Collaborare con le istituzioni locali, nazionali ed europee;
- Promuovere e svolgere attività di tipo culturale  e divulgativo (musicale, artistico, letterario, storico, sportivo, di utilità sociale, etc.);
- Organizzare convegni, conferenze e dibattiti;
- Organizzare mostre, sagre, vetrine di prodotti tipici, estemporanee d’arte, visite guidate;
- Promuovere gemellaggi culturali tra i cittadini di Grammichele e altre realtà territoriali dell’Unione Europea;
- Stampare libri, gazzettini informativi e pubblicazioni;
- Organizzare viaggi con finalità culturali;
- Gestire direttamente strutture culturali, ricreative, sportive, fieristiche ed aggregative di proprietà pubblica e/o privata;
Presentare istanze di finanziamento per progetti di natura culturale, sociale, formativa, ricreativa, ambientale, economica e politica ad Enti pubblici e/o privati, per favorire la crescita economica, sociale, culturale e civile del territorio.
L’Associazione, nel rispetto delle finalità di cui all’articolo precedente, svolge attività di utilità collettiva organizzando ogni tipo di manifestazione, volta alla creazione di un pensiero critico costruttivo e propositivo in ambito culturale, sociale, formativo, ricreativo, ambientale, economico e politico.
Nella propria sede l’Associazione potrà svolgere attività ricreativa a favore dei propri soci, ivi compresa la gestione di un posto di ristoro.

ARTICOLO 2 – Gli Associati

Tutte le persone fisiche e le persone giuridiche che condividono le finalità dell’Associazione acquistano la qualità di Associato, con l’accoglimento, da parte del Consiglio Direttivo, della domanda presentata allo stesso Consiglio Direttivo e con il versamento della quota associativa stabilita annualmente.
Gli Associati compongono, con facoltà di voto deliberativo, l’Assemblea.
Le persone giuridiche partecipano alla vita associativa per il tramite del loro legale rappresentante o di persona da questo delegata.
È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e la trasmissibilità della qualità di Associato.
A tutti gli Associati sono riconosciuti identici diritti e devono ottemperare ai medesimi obblighi.
In particolare, tutti gli Associati:
- possono essere eletti alle cariche associative;
- hanno diritto di voto nell’Assemblea – non sono previste deleghe;
- hanno diritto, ovvero sono tenuti, a prestare il lavoro preventivamente concordato;
- hanno diritto a recedere dall’appartenenza all’Associazione;
- sono tenuti a rispettare il presente Statuto ed a versare la quota associativa annuale.
La perdita della qualità di Associato avviene per:
a) dimissioni volontarie;
b) mancato versamento della quota associativa annuale;
c) indegnità deliberata dal Consiglio Direttivo, previa contestazione in contraddittorio all’Associato.

ARTICOLO 3 – Disposizioni economiche e finanziarie

L’Associazione dispone di un fondo comune, costituito dai beni mobili ed immobili, inseriti in apposito inventario dei beni mobili ed immobili redatto dal Consiglio Direttivo ed approvato dall’Assemblea.
Il patrimonio potrà essere incrementato dai beni mobili ed immobili che perverranno all’Associazione a qualsiasi titolo, nonché da donazioni, eredità e legati espressamente destinati all’incremento del patrimonio medesimo.
Il patrimonio deve essere amministrato osservando criteri prudenziali di rischio, in modo da conservarne il valore ed ottenerne una redditività adeguata.
Per il perseguimento delle finalità istituzionali l’Associazione dispone delle seguenti entrate:
a) le rendite del patrimonio;
b) gli utili, i proventi, i redditi ed ogni altri introiti derivanti dallo svolgimento delle attività statutarie;
c) i contributi dello Stato, di enti pubblici e privati, di persone fisiche;
d) le oblazioni, i legati, le eredità, le donazioni ed ogni altro introito che non siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio;
e) i proventi delle cessioni di beni e servizi agli Associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento delle finalità istituzionali;
f) le quote annuali associative;
g) le vendite di libri e pubblicazioni;
h) eventuali erogazioni liberali in denaro.
In nessun caso i proventi derivanti dallo svolgimento delle attività istituzionali possono essere divisi, neanche in forme indirette, fra gli Associati.
L’esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
I bilanci sono approvati dall’Assemblea entro i termini previsti dal successivo articolo 5.
L’eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore delle attività istituzionali previste dal presente Statuto.

ARTICOLO 4 – Organi dell’Associazione

Organi dell’Associazione sono:
a) l’Assemblea degli Associati;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;

ARTICOLO 5 – L’Assemblea degli Associati

Hanno diritto di partecipare all’Assemblea con diritto di voto tutti gli Associati, che siano in regola con il versamento della quota associativa annuale.
L’Associato non può delegare un altro Associato a rappresentarlo in Assemblea.
L’Assemblea si riunisce in sede ordinaria per approvare, entro il mese di marzo di ciascun anno, il bilancio preventivo dell’esercizio finanziario corrente e il bilancio consuntivo dell’esercizio finanziario precedente.
Spetta all’Assemblea eleggere i membri del Consiglio Direttivo, tra i quali il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.
Per l’elezione delle cariche sociali il Consiglio Direttivo sottopone di volta in volta all’Assemblea degli Associati, per l’approvazione, un regolamento per le elezioni contenente le modalità di voto e l’espressione delle candidature.
L’Assemblea si riunisce in sede straordinaria:
- per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio;
- per modificare l’atto costitutivo e lo Statuto;
- per approvare il programma delle attività dell’Associazione;
- quando se ne ravvisi la necessità o ne facciano richiesta motivata almeno un quinto degli Associati.
In prima convocazione l’Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli Associati; in seconda convocazione, i due quinti degli Associati.
L’Assemblea delibera a maggioranza dei presenti.
L’Assemblea si riunisce su convocazione scritta del Presidente contenente l’ordine del giorno.
La convocazione deve avvenire, per mezzo di posta elettronica o sms, almeno cinque giorni prima della seduta o, in caso di urgenza, almeno due giorni prima della seduta.

ARTICOLO 6 – Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio direttivo è composto da cinque membri eletti fra gli Associati dall’Assemblea.
I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e possono essere riconfermati più volte.
Nei casi di decesso, dimissioni, permanente impedimento, decadenza di uno o più consiglieri, l’Assemblea provvede tempestivamente a sostituirli con altri Associati i quali resteranno in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio Direttivo.
La funzione di consigliere è svolta gratuitamente, salvo il rimborso delle spese sostenute, adeguatamente documentate ed autorizzate o ratificate dal Consiglio Direttivo.
Non può essere nominato membro del Consiglio Direttivo, e se nominato decade, chi si trova nelle condizioni previste dall’art. 2382 del Codice Civile, ovvero non può essere nominato l’interdetto, l’inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi.
Decade in maniera irrevocabile dalla carica di consigliere chi, senza giustificato motivo, non intervenga per tre volte consecutive alle sedute del Consiglio Direttivo. Nel caso in cui una causa di decadenza colpisca il Presidente, il Vice Presidente eserciterà i poteri spettanti al Presidente fino alla elezione di un nuovo Presidente, che deve avvenire entro i trenta giorni successivi alla decadenza.
I consiglieri svolgono i loro compiti nell’esclusivo interesse dell’Associazione.
Non possono tutelare o promuovere gli interessi economici, politici o sindacali o di categoria degli Associati, amministratori, dipendenti o di altri soggetti facenti parte, a qualunque titolo, dell’organizzazione dell’ente o che allo stesso siano legati da rapporti continuativi di prestazioni d’opera retribuite, nonché di soggetti che effettuino erogazioni liberali all’ente.
Analogo divieto si applica anche ai coniugi, parenti ed affini fino al quarto grado.
Al Consiglio Direttivo spetta l’ordinaria e la straordinaria amministrazione e si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o su richiesta di almeno quattro suoi componenti.
Il Consiglio Direttivo determina l’importo della quota annuale associativa; accoglie le domande di ammissione dei nuovi Associati; delibera la perdita della qualità di Associato, quando ne accerti la morosità o ne dichiari l’indegnità.
Il Consiglio Direttivo predispone la proposta di bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo, nonché il programma delle attività dell’Associazione che sottoporrà all’approvazione dell’Assemblea.
Il Consiglio Direttivo può delegare al Presidente alcune sue funzioni.
II Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione scritta del Presidente contenente l’ordine del giorno. La convocazione deve avvenire, per mezzo di posta elettronica o sms, almeno cinque giorni prima della seduta o, in caso di urgenza, almeno due giorni prima della seduta.
Le sedute del Consiglio Direttivo sono valide se sono presenti almeno tre componenti.
Il Presidente dirige i lavori del Consiglio Direttivo, dei quali vengono redatti verbali, trascritti, a cura del Segretario, su appositi registri regolarmente numerati.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono adottate a maggioranza dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di nominare, tra gli Associati e tra gli stessi membri del Consiglio Direttivo, altre figure che possano tornare utili alle attività istituzionali dell’Associazione (addetto stampa, coordinatore politico, etc.) che rimangono in carica per l’intero mandato del Consiglio Direttivo stesso, a meno di revoca motivata.
Il Consiglio Direttivo può istituire un organo di controllo, composto da tre associati, che verifichi il mandato delle cariche sociali e la gestione finanziaria dell’Associazione. In tal caso i tre membri sono eletti dall’Assemblea degli Associati con modalità di voto da stabilire prima della votazione stessa.

ARTICOLO 7 – Il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere

L’Assemblea dei soci, a maggioranza dei presenti, elegge il Presidente ed il Vice Presidente, che durano in carica tre anni e possono essere riconfermati più volte.
Nei casi di decesso, dimissioni, decadenza, permanente impedimento del Presidente, il Consiglio Direttivo, previa tempestiva sostituzione ai sensi del precedente articolo 6, è convocato dal Vice Presidente.
Il Segretario cura la redazione e custodia dei verbali del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea degli Associati.
Il Tesoriere è responsabile della contabilità dell’Associazione e dell’inventario dei beni mobili ed immobili; redige lo schema del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo da sottoporre all’approvazione del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea degli Associati.
Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio; firma gli atti e quanto occorra per l’esplicazione degli affari che vengono deliberati dal Consiglio Direttivo.
Il Presidente sorveglia il buon andamento amministrativo dell’Associazione; cura l’osservanza del presente Statuto, promuovendone la riforma, qualora si renda necessaria.
Il Presidente richiede ad un istituto di credito l’istituzione di un conto corrente bancario o un libretto di deposito a risparmio intestato all’Associazione; all’atto dell’apertura del conto, il Presidente può delegare altresì il Tesoriere per effettuare i movimenti bancari.
Il Presidente convoca e presiede le sedute del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea degli Associati curando l’esecuzione delle relative deliberazioni ed adottando, nei casi d’urgenza, ogni provvedimento opportuno, che sottoporrà alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo alla prima riunione.
Spettano al Presidente tutti i poteri che il Consiglio Direttivo delibererà di assegnargli.
Nei casi di decesso, dimissioni, decadenza, permanente impedimento del Presidente, ne fa le veci, fino all’elezione del nuovo Presidente, il Vice Presidente.

ARTICOLO 8 - Scioglimento dell’Associazione

Lo scioglimento dell’Associazione può essere proposto esclusivamente dal Consiglio Direttivo, con delibera all’unanimità dei componenti, e deliberato dall’Assemblea degli Associati, con la maggioranza dei tre quarti degli Associati.
Il patrimonio che residua dopo la liquidazione sarà devoluto per finalità pubbliche individuate dal Consiglio Direttivo nella delibera di scioglimento. In ogni caso i beni dell’Associazione non possono essere devoluti agli Associati, agli amministratori e dipendenti della stessa.

ARTICOLO 9 – Disposizioni finali

Il presente Statuto è modificato, su proposta del Consiglio Direttivo, dall’Assemblea degli Associati, a maggioranza di almeno tre quarti degli Associati.
Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto, si applicano, in quanto possibile, le disposizioni legislative vigenti.