ARTICOLO 1 – Natura e finalità
dell’Associazione
È costituita l’associazione
culturale «Grammichele CITTÀ Ideale» con sede in Grammichele (CT) Via Ludovico
Ariosto n. 26.
L’Associazione è indipendente e
opera senza limitazioni di durata.
L’Associazione
è contraddistinta dal seguente contrassegno:
«Cerchio blu,
l’interno è costituito dalla parte superiore e una piccola striscia inferiore,
in verticale, di colore bianco; la parte inferiore a sinistra di colore blu
rappresenta una scalinata, la parte inferiore a destra di colore blu
rappresenta un basamento; sulla scalinata e sul basamento poggia una sagoma
umana di colore rosso che rappresenta il Principe Carlo Maria Carafa fondatore
della Città di Grammichele nel 1693; la parte superiore di colore bianco,
contiene su tre righe, spostate leggermente a sinistra, le seguenti parole:
“Grammichele”, sulla prima riga di minori dimensioni e di colore rosso;
“CITTA’”, sulla seconda riga di maggiori dimensioni e di colore blu; “Ideale”
sulla terza riga di maggiori dimensioni e di colore blu.»
L’Associazione non ha fini di lucro
e persegue esclusivamente finalità di promozione civica,
culturale e sociale.
Per
meglio perseguire le sue finalità l’Associazione, nello svolgimento delle sue
attività, potrà instaurare ogni forma di collegamento e collaborazione con enti
pubblici e/o privati che non siano in contrasto con la natura dell’Associazione.
In
particolare l’Associazione può:
- Promuovere
attività culturali, sociali, ricreative e sportive;
- Promuovere
attività di formazione e orientamento culturale e professionale;
- Promuovere
incontri e scambi con altre associazioni;
- Collaborare
con le istituzioni locali, nazionali ed europee;
- Promuovere
e svolgere attività di tipo culturale e divulgativo (musicale, artistico,
letterario, storico, sportivo, di utilità sociale, etc.);
- Organizzare
convegni, conferenze e dibattiti;
- Organizzare
mostre, sagre, vetrine di prodotti tipici, estemporanee d’arte, visite guidate;
- Promuovere
gemellaggi culturali tra i cittadini di Grammichele e altre realtà territoriali
dell’Unione Europea;
- Stampare
libri, gazzettini informativi e pubblicazioni;
- Organizzare
viaggi con finalità culturali;
- Gestire
direttamente strutture culturali, ricreative, sportive, fieristiche ed
aggregative di proprietà pubblica e/o privata;
- Presentare
istanze di finanziamento per progetti di natura culturale, sociale,
formativa, ricreativa, ambientale, economica e politica ad Enti pubblici e/o privati, per favorire la crescita
economica, sociale, culturale e civile del territorio.
L’Associazione, nel rispetto delle
finalità di cui all’articolo precedente, svolge attività di utilità collettiva
organizzando ogni tipo di manifestazione, volta alla creazione di un pensiero
critico costruttivo e propositivo in ambito culturale, sociale, formativo,
ricreativo, ambientale, economico e politico.
Nella propria sede l’Associazione
potrà svolgere attività ricreativa a favore dei propri soci, ivi compresa la
gestione di un posto di ristoro.
ARTICOLO 2 – Gli Associati
Tutte le persone fisiche e le
persone giuridiche che condividono le finalità dell’Associazione acquistano la
qualità di Associato, con l’accoglimento, da parte del Consiglio Direttivo, della
domanda presentata allo stesso Consiglio Direttivo e con il versamento della
quota associativa stabilita annualmente.
Gli Associati compongono, con facoltà
di voto deliberativo, l’Assemblea.
Le persone giuridiche partecipano
alla vita associativa per il tramite del loro legale rappresentante o di
persona da questo delegata.
È esclusa la temporaneità della
partecipazione alla vita associativa e la trasmissibilità della qualità di
Associato.
A tutti gli Associati sono
riconosciuti identici diritti e devono ottemperare ai medesimi obblighi.
In particolare, tutti gli
Associati:
- possono essere eletti alle cariche associative;
- hanno diritto di voto nell’Assemblea – non sono
previste deleghe;
- hanno diritto, ovvero sono tenuti, a prestare il
lavoro preventivamente concordato;
- hanno diritto a recedere dall’appartenenza all’Associazione;
- sono tenuti a rispettare il presente Statuto ed
a versare la quota associativa annuale.
La perdita della qualità di
Associato avviene per:
a) dimissioni volontarie;
b) mancato versamento della quota associativa
annuale;
c) indegnità deliberata dal Consiglio Direttivo,
previa contestazione in contraddittorio all’Associato.
ARTICOLO 3 – Disposizioni
economiche e finanziarie
L’Associazione dispone di un fondo
comune, costituito dai beni mobili ed immobili, inseriti in apposito inventario
dei beni mobili ed immobili redatto dal Consiglio Direttivo ed approvato
dall’Assemblea.
Il patrimonio potrà essere
incrementato dai beni mobili ed immobili che perverranno all’Associazione a
qualsiasi titolo, nonché da donazioni, eredità e legati espressamente destinati
all’incremento del patrimonio medesimo.
Il patrimonio deve essere
amministrato osservando criteri prudenziali di rischio, in modo da conservarne
il valore ed ottenerne una redditività adeguata.
Per il perseguimento delle finalità
istituzionali l’Associazione dispone delle seguenti entrate:
a) le rendite del patrimonio;
b) gli utili, i proventi, i redditi ed ogni altri
introiti derivanti dallo svolgimento delle attività statutarie;
c) i contributi dello Stato, di enti pubblici e
privati, di persone fisiche;
d) le oblazioni, i legati, le eredità, le donazioni
ed ogni altro introito che non siano espressamente destinati ad incrementare il
patrimonio;
e) i proventi delle cessioni di beni e servizi agli
Associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di
natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e
sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento delle finalità
istituzionali;
f) le quote annuali associative;
g) le vendite di libri e pubblicazioni;
h) eventuali erogazioni liberali in denaro.
In nessun caso i proventi derivanti
dallo svolgimento delle attività istituzionali possono essere divisi, neanche
in forme indirette, fra gli Associati.
L’esercizio finanziario decorre dal
1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
I bilanci sono approvati dall’Assemblea
entro i termini previsti dal successivo articolo 5.
L’eventuale avanzo di gestione
dovrà essere reinvestito a favore delle attività istituzionali previste dal
presente Statuto.
ARTICOLO 4 – Organi
dell’Associazione
Organi dell’Associazione sono:
a) l’Assemblea degli Associati;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
ARTICOLO 5 – L’Assemblea degli Associati
Hanno diritto di partecipare all’Assemblea
con diritto di voto tutti gli Associati, che siano in regola con il versamento
della quota associativa annuale.
L’Associato non può delegare un
altro Associato a rappresentarlo in Assemblea.
L’Assemblea si riunisce in sede
ordinaria per approvare, entro il mese di marzo di ciascun anno, il bilancio
preventivo dell’esercizio finanziario corrente e il bilancio consuntivo
dell’esercizio finanziario precedente.
Spetta all’Assemblea eleggere i
membri del Consiglio Direttivo, tra i quali il Presidente, il Vice Presidente,
il Segretario ed il Tesoriere.
Per l’elezione delle cariche
sociali il Consiglio Direttivo sottopone di volta in volta all’Assemblea degli
Associati, per l’approvazione, un regolamento per le elezioni contenente le
modalità di voto e l’espressione delle candidature.
L’Assemblea si riunisce in sede
straordinaria:
- per deliberare lo scioglimento dell’Associazione
e la devoluzione del patrimonio;
- per modificare l’atto costitutivo e lo Statuto;
- per approvare il programma delle attività dell’Associazione;
- quando se ne ravvisi la necessità o ne facciano
richiesta motivata almeno un quinto degli Associati.
In prima convocazione l’Assemblea è
validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli Associati; in
seconda convocazione, i due quinti degli Associati.
L’Assemblea delibera a maggioranza
dei presenti.
L’Assemblea si riunisce su
convocazione scritta del Presidente contenente l’ordine del giorno.
La convocazione deve avvenire, per
mezzo di posta elettronica o sms, almeno cinque giorni prima della seduta o, in
caso di urgenza, almeno due giorni prima della seduta.
ARTICOLO 6 – Il Consiglio Direttivo
Il Consiglio direttivo è composto
da cinque membri eletti fra gli Associati dall’Assemblea.
I membri del Consiglio Direttivo durano
in carica tre anni e possono essere riconfermati più volte.
Nei casi di decesso, dimissioni,
permanente impedimento, decadenza di uno o più consiglieri, l’Assemblea
provvede tempestivamente a sostituirli con altri Associati i quali resteranno
in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio Direttivo.
La funzione di consigliere è svolta
gratuitamente, salvo il rimborso delle spese sostenute, adeguatamente
documentate ed autorizzate o ratificate dal Consiglio Direttivo.
Non può essere nominato membro del
Consiglio Direttivo, e se nominato decade, chi si trova nelle condizioni
previste dall’art. 2382 del Codice Civile, ovvero non può essere nominato l’interdetto, l’inabilitato, il
fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l’interdizione, anche
temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi.
Decade in maniera irrevocabile dalla
carica di consigliere chi, senza giustificato motivo, non intervenga per tre
volte consecutive alle sedute del Consiglio Direttivo. Nel caso in cui una
causa di decadenza colpisca il Presidente, il Vice Presidente eserciterà i
poteri spettanti al Presidente fino alla elezione di un nuovo Presidente, che
deve avvenire entro i trenta giorni successivi alla decadenza.
I consiglieri svolgono i loro
compiti nell’esclusivo interesse dell’Associazione.
Non possono tutelare o promuovere
gli interessi economici, politici o sindacali o di categoria degli Associati,
amministratori, dipendenti o di altri soggetti facenti parte, a qualunque titolo,
dell’organizzazione dell’ente o che allo stesso siano legati da rapporti
continuativi di prestazioni d’opera retribuite, nonché di soggetti che effettuino
erogazioni liberali all’ente.
Analogo divieto si applica anche ai
coniugi, parenti ed affini fino al quarto grado.
Al Consiglio Direttivo spetta l’ordinaria
e la straordinaria amministrazione e si riunisce ogni qualvolta il Presidente
lo ritenga necessario o su richiesta di almeno quattro suoi componenti.
Il Consiglio Direttivo determina l’importo
della quota annuale associativa; accoglie le domande di ammissione dei nuovi
Associati; delibera la perdita della qualità di Associato, quando ne accerti la
morosità o ne dichiari l’indegnità.
Il Consiglio Direttivo predispone
la proposta di bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo, nonché il
programma delle attività dell’Associazione che sottoporrà all’approvazione
dell’Assemblea.
Il Consiglio Direttivo può delegare
al Presidente alcune sue funzioni.
II Consiglio Direttivo si riunisce
su convocazione scritta del Presidente contenente l’ordine del giorno. La
convocazione deve avvenire, per mezzo di posta elettronica o sms, almeno cinque
giorni prima della seduta o, in caso di urgenza, almeno due giorni prima della
seduta.
Le sedute del Consiglio Direttivo
sono valide se sono presenti almeno tre componenti.
Il Presidente dirige i lavori del
Consiglio Direttivo, dei quali vengono redatti verbali, trascritti, a cura del
Segretario, su appositi registri regolarmente numerati.
Le deliberazioni del Consiglio
Direttivo sono adottate a maggioranza dei presenti e, in caso di parità,
prevale il voto del Presidente.
Il Consiglio Direttivo ha la
facoltà di nominare, tra gli Associati e tra gli stessi membri del Consiglio
Direttivo, altre figure che possano tornare utili alle attività istituzionali
dell’Associazione (addetto stampa, coordinatore politico, etc.) che rimangono
in carica per l’intero mandato del Consiglio Direttivo stesso, a meno di revoca
motivata.
Il Consiglio Direttivo può
istituire un organo di controllo, composto da tre associati, che verifichi il
mandato delle cariche sociali e la gestione finanziaria dell’Associazione. In
tal caso i tre membri sono eletti dall’Assemblea degli Associati con modalità
di voto da stabilire prima della votazione stessa.
ARTICOLO 7 – Il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere
L’Assemblea dei soci, a maggioranza
dei presenti, elegge il Presidente ed il Vice Presidente, che durano in carica tre
anni e possono essere riconfermati più volte.
Nei casi di decesso, dimissioni,
decadenza, permanente impedimento del Presidente, il Consiglio Direttivo,
previa tempestiva sostituzione ai sensi del precedente articolo 6, è convocato
dal Vice Presidente.
Il Segretario cura la redazione e
custodia dei verbali del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea degli Associati.
Il Tesoriere è responsabile della
contabilità dell’Associazione e dell’inventario dei beni mobili ed immobili;
redige lo schema del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo da
sottoporre all’approvazione del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea degli
Associati.
Il Presidente ha la legale
rappresentanza dell’Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio; firma
gli atti e quanto occorra per l’esplicazione degli affari che vengono
deliberati dal Consiglio Direttivo.
Il Presidente sorveglia il buon
andamento amministrativo dell’Associazione; cura l’osservanza del presente
Statuto, promuovendone la riforma, qualora si renda necessaria.
Il Presidente richiede ad un
istituto di credito l’istituzione di un conto corrente bancario o un libretto
di deposito a risparmio intestato all’Associazione; all’atto dell’apertura del
conto, il Presidente può delegare altresì il Tesoriere per effettuare i
movimenti bancari.
Il Presidente convoca e presiede le
sedute del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea degli Associati curando l’esecuzione
delle relative deliberazioni ed adottando, nei casi d’urgenza, ogni
provvedimento opportuno, che sottoporrà alla ratifica da parte del Consiglio
Direttivo alla prima riunione.
Spettano al Presidente tutti i
poteri che il Consiglio Direttivo delibererà di assegnargli.
Nei casi di decesso, dimissioni,
decadenza, permanente impedimento del Presidente, ne fa le veci, fino all’elezione
del nuovo Presidente, il Vice Presidente.
ARTICOLO 8 - Scioglimento
dell’Associazione
Lo scioglimento dell’Associazione
può essere proposto esclusivamente dal Consiglio Direttivo, con delibera
all’unanimità dei componenti, e deliberato dall’Assemblea degli Associati, con
la maggioranza dei tre quarti degli Associati.
Il patrimonio che residua dopo la
liquidazione sarà devoluto per finalità pubbliche individuate dal Consiglio
Direttivo nella delibera di scioglimento. In ogni caso i beni dell’Associazione
non possono essere devoluti agli Associati, agli amministratori e dipendenti
della stessa.
ARTICOLO 9 – Disposizioni finali
Il presente Statuto è modificato,
su proposta del Consiglio Direttivo, dall’Assemblea degli Associati, a
maggioranza di almeno tre quarti degli Associati.
Per
tutto quanto non contemplato nel presente Statuto, si applicano, in quanto
possibile, le disposizioni legislative vigenti.